L’oggetto ed il prezzo della presente fornitura sono strettamente delimitati dalla presente scrittura, intendendosi escluso quanto non specificatamente in esso nominato. La modifica, anche di una sola voce, fa decadere ogni impegnativa di prezzo, salvo patto scritto contrario. Ogni variazione od aggiunta, rispetto a quanto nominato, sarà in ogni caso a carico del Committente.
La sottoscrizione del presente contratto costituisce per il Committente proposta ferma che lo impegna per tutto quanto in esso previsto, mentre la Ditta fornitrice si riserva l’accettazione definitiva con separata conferma scritta o con l’inizio dell’esecuzione. La Ditta fornitrice potrà sospendere od interrompere la consegna delle forniture se, a suo insindacabile giudizio, la situazione o le referenze commerciali, economiche e finanziarie del Committente non offrono idonee garanzie di adempimento delle obbligazioni dallo stesso assunte con la presente commissione.
Eventuali facilitazioni di pagamento a mezzo tratta od effetti cambiari, o nelle mani di persona autorizzata, non fanno venir meno il diritto della Ditta fornitrice di esigere che il pagamento avvenga mediante rimessa diretta presso la sua sede. Il rilascio di effetti cambiari si considera sempre “pro solvendo”, tale rilascio e gli eventuali rinnovi non costituiscono mai novazione delle originarie obbligazioni contrattuali. Il pagamento a saldo deve essere effettuato entro 8 (otto) giorni dal collaudo salvo diverso accordo scritto. Eventuali pagamenti a mezzo bonifico bancario devono essere effettuati alle coordinate indicate dal Fornitore nella conferma d’ordine o comunicati a mezzo PEC o raccomandata a.r., i pagamenti effettuati a coordinate bancarie diverse, ricevute dal Committente con altre modalità (es. semplice e-mail o verbalmente) non liberano il Committente dall’obbligo di pagare il prezzo.
In caso di ritardo a qualsiasi motivo dovuto, del pagamento dei corrispettivi o dei singoli ratei o acconti pattuiti, decorreranno di diritto e senza necessità di alcuna comunicazione, gli interessi per il ritardato pagamento al saggio di cui all’art. 5 D.Lgs. 231/2002. Nella stessa misura verranno conteggiati gli interessi in qualsiasi altro caso essi siano dovuti.
In caso di aumento dei costi dei materiali e/o della manodopera nel periodo intercorrente tra la data dell’offerta e quella dell’effettiva consegna dei macchinari, la Ditta fornitrice è espressamente autorizzata dal Committente a revisionare i prezzi stabiliti in commissione fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) prevista come alea legale.
Il mancato pagamento anche di un solo rateo o acconto alla scadenza convenuta produrrà di pieno diritto la decadenza dal beneficio degli eventuali termini contenuti per il pagamento del residuo prezzo e di ogni altro corrispettivo dovuto alla Ditta fornitrice ed autorizza, inoltre, la stessa a sospendere eventuali ulteriori consegne, anche se per ordini diversi e a ritenere risolto di pieno diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con conseguente diritto di risarcimento dei danni. In caso di risoluzione per inadempimento, il Fornitore avrà diritto a trattenere le rate versate sino al momento dell’inadempimento a titolo di acconto per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Il Committente non potrà in alcun caso negare o ritardare i pagamenti alla scadenza convenuta, adducendo o sollevando contestazioni o eccezioni comunque riguardanti la fornitura. Eventuali sue ragioni potranno essere fatte valere dopo il pagamento integrale del prezzo.
I termini di consegna, comunque precisati, si intendono meramente approssimativi e non tassativi, in nessun caso il Committente avrà diritto di rifiutare la merce o richiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni per eventuali ritardi nella consegna.
In tutti i casi in cui il pagamento dell’intero corrispettivo non avvenga contestualmente alla consegna dei macchinari e/o delle attrezzature, queste restano, anche se già installate, della Ditta Fornitrice fino all’effettivo e totale pagamento del prezzo. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Committente, le somme già versate dallo stesso resteranno acquisite dalla Ditta Fornitrice a titolo di indennità, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le macchine e/o le attrezzature sono garantite dalla casa costruttrice per 12 mesi dalla consegna o dalla redazione del verbale di collaudo positivo. La garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita delle parti che presentano accertati difetti di materiale, o di costruzione. Essa si attua previo esame e contestazione dei difetti delle loro cause da parte dell’Officina della venditrice. Le spese per trasporti, viaggi, manodopera per il montaggio o la sostituzione delle parti difettose sono a carico del compratore nel caso in cui venga riscontrato che si tratti di un vizio o difetto non imputabile al produttore. Si intende che non verranno sostituiti in garanzia i particolari logorati per usura normale di lavoro. Resteranno escluse dalla garanzia le macchine e/o attrezzature usate. La casa fornitrice è automaticamente esonerata da ogni obbligo qualora il compratore sottoponga le macchine e/o attrezzature alla cura di meccanici non autorizzati dalla Venditrice, impieghi parti di ricambio non originali, usi per la lubrificazione olii e grasso diversi da quelli indicati dalla Venditrice stessa e utilizzi le macchine in modo non conforme al manuale di istruzioni fornito dalla Ditta venditrice. La Venditrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi a persone e a cose per causa o indipendenza dell’uso della macchina fornita, es. incidenti provocati da cardani, alberi di trasmissione, etc. Nessun altro obbligo potrà incombere alla Ditta fornitrice. Nelle predette ipotesi, resta escluso ogni diritto del Committente di richiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno o la riduzione del prezzo. In ogni caso la misura del risarcimento del danno derivante da vizi o difetti del macchinario non potrà superare il prezzo del macchinario stesso. La garanzia per vizi non copre le parti elettriche della macchina. Si esclude, inoltre, espressamente, il risarcimento per eventuali danni indiretti.
Fatti salve le obbligazioni di pagamento del Cliente, le quali dovranno comunque essere eseguite alle scadenze contrattualmente stabilite, nessun fatto costituente inadempimento alle presenti Condizioni Generali darà luogo a risoluzione o a risarcimento danni, qualora dipenda dal verificarsi di causa di forza maggiore o caso fortuito (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, fatalità, epidemia, pandemia, embarghi, conflitti armati, provvedimenti statali, o di qualsiasi altra autorità nazionale o sovranazionale, interferenze da parte di autorità militari e civili, atti terroristici, sommosse e disordini civili, sabotaggi, incendi anche se dolosi e ogni altro caso di forza maggiore o caso fortuito previsto dalle norme applicabili), la cui azione si esplichi in modo tale da travalicare i limiti di prevedibilità e di controllo ragionevolmente attribuibili alle Parti, e senza che all’esplicazione di detta azione abbia contribuito la condotta colposa della Parte impossibilitata ad adempiere. La Parte che invoca l’esonero dalla responsabilità è tenuta a comunicare all’altra Parte, appena possibile subito dopo essere venuta a conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di adempiere ai suoi obblighi, l’esistenza di tale impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. Nell’ipotesi in cui permanga per oltre 8 settimane una causa di forza maggiore o caso fortuito che impedisca l’adempimento del rapporto contrattuale in essere, ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dal suddetto rapporto, mediante invio all’altra Parte di una apposita comunicazione a tal fine a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC .
Sono escluse eventuali fondazioni ed opere murarie con relativi calcoli e verifiche statiche, la modifica di eventuali strutture esistenti, carico e scarico dei materiali presso la vostra sede, trasporto e montaggio e collaudo se non previsto, energia elettrica per il montaggio, il coordinamento della sicurezza (D. Lgs. 81/08 e scucc.mod.), l’allacciamento alla linea gas o gasolio del bruciatore, l’allacciamento alla rete elettrica, messa a terra dell’impianto, impianto di prevenzione scariche atmosferiche, licenze permessi ed autorizzazioni varie, certificazione di avvenuta interconnessione o attestato di conformità industria 4.0, quant’altro non espressamente indicato nelle presenti condizioni generali di vendita .
Le tasse, le imposte e comunque tutti gli oneri presenti e futuri derivanti dalla presente proposta di contratto sono ad esclusivo carico del Compratore.
Le parti convengono che per ogni controversia inerente la presente proposta di contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Padova. Il presente contratto è soggetto alla Legge Italiana.
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